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Attivitą Ricettive

Ambito di applicazione

Sono attività ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante (L.R. 15/2007)
Si distinguono in:
-  alberghi, quando offrono alloggio prevalentemente in camere 
-  residenze turistico alberghiere (R.T.A), quando offrono alloggio prevalentemente in appartamenti      costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina

L'appartenenza all'una o all'altra tipologia viene determinata in base al criterio della prevalenza nel calcolare la capacità ricettiva tra camere ed appartamenti.
L'apertura, il trasferimento di sede ed il subingresso delle attività ricettive alberghiere sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge n. 241/1990 presentata al comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio. Unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli e l'installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo.

Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in  unità abitative arredate, ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in almeno sette camere.
In  relazione  alle  caratteristiche  strutturali  ed  ai  servizi  che  offrono,  gli  alberghi possono   distinguersi   in:

  • motel:  albergo  che  fornisce  il  servizio  di  autorimessa,  con  box  o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere o suites degli ospiti maggiorate del 10%, nonché   i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar. Inoltre deve fornire i servizi di  primo  intervento  di  assistenza  ai  turisti  motorizzati  e  di  rifornimento carburante   anche   mediante   apposite   convenzioni   con   operatori situati nelle vicinanze dell' esercizio;
  • villaggio albergo: albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;
  • albergo  meuble'  o  garni':  albergo  che  fornisce  solo  il  servizio  di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante;
  • albergo  -  dimora  storica:   albergo  la  cui  attività  si  svolge  in immobile  di  pregio  storico  o  monumentale,  con  struttura  e  servizi minimi della classe tre stelle;
  • albergo   -   centro   benessere:   albergo   dotato   di   impianti   e attrezzature  adeguati  per  fornire  agli  ospiti  servizi  specializzati  per  il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle.

Le  residenze turistico alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, per un periodo minimo di sette giorni in unità abitative arredate, ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in almeno sette appartamenti dotati di servizio autonomo di cucina.

Sono attività ricettive non alberghiere:

Le case ed appartamenti per vacanze si considerano gestiti in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti situati nel medesimo territorio comunale.

  • bed and breakfast: attività saltuaria di offerta di alloggio e prima colazione svolta da privati nell’abitazione di residenza.
  • case e appartamenti per vacanze: strutture ricettive organizzate per fornire alloggio e servizi per un periodo non inferiore a 7 giorni fino ad un massimo di 3 mesi consecutivi in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari per un minimo di 3 appartamenti.
  • case per ferie: strutture ricettive attrezzate per il soggiorno prevalentemente di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative.
  • esercizi di affittacamere: strutture composte da non più di sei camere con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile.Nelle strutture si forniscono alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti.
    L’attività può essere svolta in modo complementare alla somministrazione di alimenti e bevande, purché svolta dallo stesso titolare in un’unica struttura immobiliare e al servizio esclusivo di coloro che vi alloggiano.
  • ostelli per la gioventù: strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, gestite da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive.

Sono attività ricettive all’aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. Le attività ricettive all’aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, si distinguono in:

  • villaggi turistici: esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento
  • campeggi: esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative possono essere gestiti direttamente dal titolare o dati in gestione a terzi.
  • aree di sosta: esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell’area con le dotazioni previste dal codice della strada.

Si ricorda che per le attività alberghiere, prima di presentare la SCIA, è necessario aver ottenuto la classificazione di cui all’art. 24 della L.R. 15/2007 e che per l’avvio di nuove attività ricettive all’aria aperta, sempre prima di presentare la SCIA, è necessario presentare alla Provincia competente per territorio la dichiarazione per l’attribuzione della classificazione ai sensi dell’art. 57 della medesima legge.

Requisiti

L’esercizio dell’attività commerciale è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità e  all’assenza di condizioni di cui alla legge antimafia (art. 10 Legge 575/1965).
Quando l’attività comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare per la ditta individuale o il legale rappresentante, per le società, o l’eventuale delegato devono  essere in possesso anche dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 65 della Legge Regionale n. 6/2010 e s.m.i.

Le case per ferie devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia, nonchè gli standard obbligatori minimi ed i requisiti funzionali minimi definiti con regolamento regionale.

I locali presso cui viene insediata l’attività devono essere conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, di igiene pubblica, di igiene edilizia, di tutela ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro. In particolare occorre verificare preliminarmente alla presentazione di qualsivoglia istanza la compatibilità dell’attività che si intende insediare con il Piano di Governo del Territorio (PGT) o il PRG del Comune ove si intende avviare l’attività.