- Industrie Insalubri di Prima Classe e Seconda Classe
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Ambito di applicazione
Il decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994 ha distinto in due classi le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri che necessitano l’introduzione di particolari metodi di lavoro e/o cautele affinché il loro esercizio non possa essere nocivo alla salute del vicinato.
Le industrie insalubri di prima classe e seconda classe sono quelle indicate nell’elenco approvato con il DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1994.
L'art. 216 del R.D. n. 1265/1934 stabilisce che l’esercizio di attività inserita in una delle due classi è subordinato ad una comunicazione preventiva al Sindaco affinché questi possa valutarne gli effetti sulla salute pubblica. Il Sindaco, quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può vietare l’attivazione dell’industria o subordinarla a determinate cautele e può chiedere la stipula di una convenzione ecologica.Requisiti
I locali presso cui viene insediata l’attività devono essere conformi alle normative vigenti in materia urbanistica,di igiene pubblica, di igiene edilizia, di tutela ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro. In particolare occorre verificare preliminarmente alla presentazione di qualsivoglia istanza la compatibilità dell’attività con il Piano di Governo del Territorio (PGT) o il PRG del Comune dove si intende avviare l’attività.
Le attività sono classificate secondo Codici ATECO
Se l’attività che si intende avviare prevede emissioni in atmosfera, scarichi di acque in fognatura o corso d’acqua superficiale, emissioni sonore, ecc, l’azienda deve acquisire preventivamente alla presentazione della SCIA - le necessarie autorizzazioni in materia di scarichi idrici, di emissioni atmosferiche, di emissioni di rumore, di gestione dei rifiuti, ecc.) previste per legge.
LE AUTORIZZAZIONI DEVONO ESSERE ACQUISITE PRIMA DELL'APERTURA DELL'ATTIVITA' E PERTANTO PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA.
Gli estremi delle autorizzazioni dovranno essere riportati sulla scheda 5 di compatibilità ambientale. Occorre allegare alla SCIA tutta la documentazione attestante l’ottenimento delle comunicazioni e/o delle autorizzazioni necessarie.
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICISono da sottoporre ad autorizzazione allo scarico:
- qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui vi si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, ovvero le acque reflue di scarto dei cicli industriali/produttivi, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- ogni refluo liquido immesso in acque superficiali, suolo o sottosuolo compresi gli scarichi dei servizi igienici, quelli provenienti dai locali docce, spogliatoi e mense aziendali;
- le acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio decadenti dalle superfici scolanti elencate nell’art. 3 del Regolamento Regionale n. 4 del 28/03/06.Le attività produttive devono pertanto acquisire l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e, qualora soggette alle disposizioni dell’art.3 comma 1 del R.R, 4/2006, l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia.
Si distinguono due casi, a seconda che nella zona del Comune ove ha sede l’azienda esista o meno la rete di pubblica fognatura.1) se l’azienda è in una zona servita da pubblica fognatura l’iter procedimentale è condotto da ATO Provincia di Milano (Ambito ottimale del ciclo idrico integrato – Provincia di Milano) che provvede ad emettere l’autorizzazione allo scarico.
In questo caso i Titolari / Legali Rappresentanti delle attività produttive, devono presentare al Gestore della rete fognaria comunale, la domanda di autorizzazione allo scarico industriale o di prima pioggia mediante la modulistica dell’ATO Prov. di Milano scaricabile al seguente URL: http://www.atoprovinciadimilano.it/autorizzazioni-industriali.html
Il Gestore della rete fognaria dei comuni di Gorgonzola - Basiano - Bussero - Cassano d’Adda - Grezzago - Inzago – Masate - Melzo - Pessano con Bornago - Pozzo d’Adda - Truccazzano è la società Brianzacque S.r.l. http://www.brianzacque.it/
Il Gestore della rete fognaria dei comuni di Cassina de Pecchi - Rodano - Settala - Vimodrone è la società Amiacque S.r.l. http://www.amiacque.it/Non sono da sottoporre ad autorizzazione gli scarichi delle "acque reflue domestiche” e delle “acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche" che sono sempre ammessi nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n.3 e sono sottoposti unicamente alla regolamentazione del Gestore della rette fognaria.
2) se l’azienda è insediata in una zona che non è servita da pubblica fognatura la Provincia di Milano, ai sensi del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e ai sensi dei Regolamenti Regionali n.3 e n. 4 del 24.03.06, ha la competenza al rilascio delle seguenti autorizzazioni allo scarico:
- in corpo idrico superficiale (fiumi, torrenti, rogge, laghi e canali, sia naturali che artificiali;
- su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;
- nel sottosuolo;
Le tipologie dei reflui autorizzabili sono le segenti:
- acque reflue domestiche e assimilate;
- acque meteoriche di dilavamento di prima e di seconda pioggia e acque di lavaggio di aree esterne;
- acque reflue urbane (terminali e sfioratori di reti fognarie);
- acque reflue industriali (comprese quelle di raffreddamento);
- acque utilizzate negli impianti di scambio termico (pompe di calore);
- acque emunte per abbassamento della falda;
http://www.provincia.milano.it/ambiente/acqua/autorizzazioni_scarichi/scarichi_acque_superficiali/index.html
L’autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dal momento del rilascio.
Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.DOMANDE DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA
Per i Comuni dove è il servizio fognatura e’affidato a BRIANZACQUE S.r.l. lo SUAP Gorgonzola provvede a raccogliere le istanze e la documentazione a corredo, sulla scorta della modulistica prescritta dal Gestore medesimo.
Una volta completa della documentazione prescritta, lo SUAP Gorgonzola provvederà ad inoltrare la pratica a Brianzacque ai fini istruttori.
Brianzacque S.r.l. conclusa l’istruttoria, procederà all’emissione del permesso di allacciamento e al suo inoltro allo SUAP Gorgonzola per la sua trasmissione al Comune territorialmente competente al fine della verifica della corrispondenza tra progetto presentato per l’emissione del permesso all’allacciamento e progetto presentato ai fini dell’abilitazione all’edificazione.
Il Comune trasmetterà allo SUAP Gorgonzola l’esito della verifica, che a sua volta verrà inoltrato al Gestore di competenza.
La modulistica per la presentazione delle domande per l’ottenimento del permesso di allacciamento è scaricabile dal sito internet di Brianzacque al seguente URL:
http://www.brianzacque.it/pages/fognatura_azienda_ba.htmlPer i Comuni dove è il servizio fognatura e’affidato ad AMIACQUE S.r.l. tutte le richieste di allacciamento alla fognatura dovranno essere inoltrate direttamente alla società Amiacque Srl.
Per conoscere gli orari degli sportelli Amiacque cliccare sul link sottostante:
http://www.amiacque.it/FileFolder/b474e910-0f87-4996-b2e473aeee122457/Media/Sportelli/sportelli%2009_2008.pdf
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERAIl Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152, avente per oggetto “Norme in materia ambientale” alla parte quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” disciplina il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli impianti industriali e all’art. 280 abroga espressamente il D.P.R. n. 203 del 24/05/1988 e il D.P.R. 25/07/1991.
La Provincia di Milano ai sensi dell'art. 8 c. 2 della Legge regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", è l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, con esclusione di quelle relative agli impianti di incenerimento rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'art. 17 c.1 della L.r. 26/2003.
Per informazioni dettagliate consultare il seguente URL:
http://www.provincia.milano.it/ambiente/aria/autorizzazioni.shtmlEMISSIONI IN ATMOSFERA SCARSAMENTE RILEVANTI
I gestori di attività con emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti definite nel comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs.152/06, prima dell’avvio dell’attività devono comunicare al Comune competente per territorio, di ricadere nella casistica di cui all’art.272 c. 1 del D.Lgs.152/06.
Effettuata la comunicazione di cui sopra, il gestore può esercitare la propria attività senza ulteriori adempimenti relativi alle emissioni in atmosfera generate dall’attività medesima.E' possibile scaricare dalla sezione modulistica la "comunicazione di attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante".
IMPATTO ACUSTICO
Alla SCIA deve eseerea allegata idonea DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO, predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall’articolo 2 della legge n. 447 del 1995 devono essere redatte secondo i criteri e gli elaborati stabiliti dalla Deliberazione Giunta Regionale n. VII/8313 dell’8 marzo 2002 e successive modifiche.
Sono soggette all’obbligo di presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico le attività produttive per le quali:
a) L’attività sia svolta in locali strutturalmente connessi o inseriti in edifici nei quali vi siano locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall’art. 2, comma 1 – lettera b) – della Legge 447/1995 e preveda l’occupazione di più di tre addetti;
b) L’attività comporti l’impiego d’impianti, macchine o attrezzature rumorose in tempo di riferimento notturno (22:00 – 06:00) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall’art. 2, comma 1 – lettera b) – della Legge 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività.
c) L’attività comporti l’impiego d’impianti, macchine o attrezzature rumorose in ambiente esterno in aree di pertinenza dell’attività (es.: impianti di movimentazione/compressione di fluidi, movimentazione merci, autodeposito, trattamento esterno di materiali ecc…) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall’art. 2, comma 1 –
lettera b) – della Legge 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività.Sono escluse dall’obbligo di presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico le attività collocate nelle zone VI (esclusivamente industriale) della classificazione acustica comunale e ove non ricorra nessuna delle seguenti condizioni:
a) l’attività sia svolta in locali strutturalmente connessi o inseriti in edifici nei quali vi siano locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 447/1995 e preveda l’occupazione di più di tre addetti;
b) l’attività comporti l’impiego d’impianti, macchine o attrezzature rumorose in tempo di riferimento notturno (22:00 – 06:00) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività;
c) l’attività comporti l’impiego d’impianti, macchine o attrezzature rumorose in ambiente esterno in aree di pertinenza dell’attività (es. impianti di movimentazione/compressione di fluidi, movimentazione merci, auto deposito, trattamento esterno di materiali ecc…) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività.
Le attività escluse dall’obbligo di presentare la documentazione previsionale di impatto acustico, devono produrre un "autocertificazione di attivita non soggetta a presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico" scaricabile dalla sezione Modulistica.
PREVENZIONE INCENDI
In presenza di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi occorre indicare gli estremi del certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco.
In attesa del rilascio del certificato prevenzione incendi è necessario indicare gli estremi della dichiarazione inizio attività presentata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco.
Nella sezione “Normativa” è possibile consultare il recente Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n.151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi” che abroga il D.M. del 16/02/1982 ed elenca le attività soggette alle visite e al controllo di prevenzione incendi e le modalità di presentazione delle istanze.AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA - IPPC)
L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (ex D. Lgs 59/2005 - ora ricompreso nella Parte Seconda, Titolo I e Titolo III- bis del D.Lgs. 152/06) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni, le quali devono garantire la conformità ai requisiti del Titolo III-bis del d.Lgs. 152/06. L'AIA può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore.
Le attività soggette alla disciplina del Titolo III-bis del d.Lgs. 152/06 sono quelle elencate nell'Allegato VIII al medesimo decreto. Dal 1 Gennaio 2008, come previsto dall'art. 8 comma 2 della L.R. 24/2006, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente a tutti gli impianti soggetti a tale disciplina, ad eccezione di quelli di competenza statale (Allegato XII alla parte seconda D.Lgs. 152/06 e sm.i.) e di quelli di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17 comma1 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. (impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani, gli impianti per la gestione dei rifiuti di amianto, impianti di carattere innovativo per la gestione dei rifiuti).Per la domanda di autorizzazione consultare il seguente URL:
http://www.provincia.milano.it/ambiente/aria/autorizzazioneintegrata.shtmlRISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Sono classificati a rischio di incidente rilevante gli stabilimenti dove sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I del D.lgs. 334/1999.
In presenza di attività a rischio di incidente rilevante occorre indicare:
• se si tratta di un’attività soggetta all’art. 6 del D.lgs. 334/1999 e cioè se si tratta di stabilimenti dove il quantitativo di sostanze pericolose è uguale o superiore al valore dell’allegato I, parte 1 e 2, colonna 2, e inferiore al valore dell’allegato I, parte 1 e 2, colonna 3;
• se si tratta di un’attività soggetta all’art. 8 del D.lgs. 334/1999 e cioè se si tratta di stabilimenti dove il quantitativo di sostanze pericolose è uguale o superiore al valore dell’allegato I, parte 1 e 2, colonna 3.Normativa
Decreto Ministeriale 5 settembre 1994
Legge 26 ottobre 1995 n. 447
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
