- Pubblici Esercizi Soggetti a Programmazione
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Ambito di applicazione
Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
Per superficie di somministrazione si intende la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa anche l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture.
Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.Per attrezzature di somministrazione si intendono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali adibiti a somministrazione,ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti.
L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
I comuni stabiliscono i criteri per il rilascio dell’autorizzazione o per il trasferimento degli esercizi soggetti a programmazione comunale.L’autorizzazione di cui sopra abilita all’installazione e all’uso di apparecchi radio televisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.
Requisiti
L’esercizio dell’attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità e professionali descritti agli articoli 65 e 66 della L.R. 6/2010 e s.m.i..
I locali presso cui viene insediata l’attività devono essere conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, di igiene pubblica, di igiene edilizia, di tutela ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro. In particolare occorre verificare preliminarmente alla presentazione di qualsivoglia istanza la compatibilità dell’attività che si intende insediare con il Piano di Governo del Territorio (PGT) o il PRG del Comune ove si intende avviare l’attività.
Le attività sono classificate secondo Codici ATECO
IMPORTANTE
Si comunica che in data 01/03/2012 è entrata in vigore la LR 3 del 27/02/2012 dove l’art.19 comma 4 modifica l’art.67 della LR 06/2010 e smi, inserendo un nuovo comma il quale dispone che:
“per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l’attività presenti i seguenti documenti:a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contratto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;
b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di aver frequentato con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.Nei casi in cui l’avvio o il subingresso è soggetto a SCIA, nella stessa dev’essere attestato il possesso di uno dei documenti di cui al comma 2 bis.
Qualora il richiedente, titolare o per mezzo di un delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti al comma 2 bis, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Provincie di Trento e Bolzano.Normativa
Legge 25 agosto 1991 n. 287
Decreto Ministeriale 7 dicembre 1992 n. 564
Decreto Ministeriale del 1994 n. 534
Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6
Legge regionale 21 febbraio 2011 n. 3
Legge Regionale 27 febbraio 2012 n. 3
Delibera Giunta regionale 23 gennaio 2008 n. VIII/6495
